Emanata l’ordinanza che regola la gestione degli impianti termici
Porta la data di oggi l’ordinanza inerente la gestione degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli ambienti, su tutto il territorio comunale, in modo che durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (Benevento, Zona climatica C: dal 15 novembre al 31 marzo, ai sensi dell’art.9 del DPR 26 agosto 1993, n. 412) non siano superati i seguenti valori massimi di temperatura dell’aria negli ambienti: 19°C negli edifici classificati in base all’art.3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 nella seguente categoria:
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili. 18°C negli edifici classificati in base all’art.3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 nelle seguenti categorie:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per
vacanze, fine settimana e simili; E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari; E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui
a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico; E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili: E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi; E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo; E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni; E.6 Edifici adibiti ad attività sportive: E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili; E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive.
17°C negli edifici classificati in base all’art.3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 nella
seguente categoria: E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.