Droni, Europa e normative: tante novità

Droni, Europa e normative: tante novità

Inizio dell’anno con tante novità per il mondo dei droni: dal 1°  gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo regolamento Europeo emanato  dall’EASA per la sicurezza aerea che regolamenta i sistemi aeromobili  senza equipaggio. Per l’Italia, l’ENAC ha emanato l’UAS_IT che  accoglie quanto previsto dall’EASA il 4° gennaio 2021, ma ancora in  questi giorni c’è molto fermento per via dei molti chiarimenti  richiesti e i punti ancora non esaustivi del regolamento emanato  dall’autorità Italiana, al punto che è stato anche momentaneamente  sospeso il patentino online sul sito ENAC.
A valle di ciò, nei vari siti specializzati sui droni o delle scuole  di volo riconosciute, si sono moltiplicate tabelle e FAQ per cercare  di dirimere i molti dubbi, a cui rimando i lettori interessati per  entrare più nello specifico.
In questo articolo esporrò le novità principali del regolamento,  cercando di analizzare le opportunità e le difficoltà conseguenti alla  sua adozione. L’obiettivo è quello di fornire al lettore, che si  voglia avvicinare a questo mondo, degli strumenti utili per potere  fare un acquisto consapevole in termini di prodotto e tempistiche,  quest’ultimo punto da non sottovalutare visto lo sforzo economico  richiesto per acquistare un drone.
Ad oggi un utente che voglia avvicinarsi al mondo del volo aereo con  aeromobili a conduzione remota UAS Europeo deve conoscere i termini di  15 riferimenti giuridici divisi tra questi vari regolamenti e  direttive. I principali sono: Regolamento UAS-IT, Regolamento (UE) n.  2018/1139 “Regolamento Basico”, Regolamento (UE) n. 2019/947  “Regolamento di Esecuzione”, Regolamento (UE) n. 2019/945 “Regolamento  Delegato”, Regolamento (UE) n. 2015/1018 e Jar-Del-WG6-D.04 “Jarus  guidelines on Specific Operations Risk Assessment (SORA)”.
Facciamo una breve cronistoria legislativa delle norme fondamentali.
Nel Luglio del 2019 sono entrati in vigore 2 regolamenti che  disciplinano, a livello Europeo, il volo dei droni: il Regolamento di  Esecuzione (RE) UE 2019/947 sull’esercizio di sistemi di aeromobili  senza equipaggio e il Regolamento Delegato (RD) UE 2019 /945 sui  requisiti di progettazione e di fabbricazione. Il 31 dicembre del  2020, tali norme sono diventate applicabili anche in Italia, facendo  decadere le regolamentazioni nazionali in materia di operazioni con  UAS (Unmanned Aircraft System(EASA)), anche detti SAPR (Sistema  Aeromobile a Pilotaggio Remoto con il rispettivo dispositivo remoto  (ENAC)), a meno delle operazioni che ricadono nelle previsioni  dell’articolo 2 comma 3a del Regolamento UE 1139/2018 e degli aspetti  che rimangono di competenza dello Stato Membro. L’ENAC in data 4  gennaio 2021 ha pubblicato il Regolamento UAS-IT, applicabile dal 31  dicembre 2020, che disciplina quanto di competenza degli Stati Membri.
Questi primi elementi evidenziano già come anche questo settore soffra  di un appesantimento normativo che produce l’effetto di avere molti  piloti domestici spesso ignari di tutto quello che dovrebbero  conoscere e di rendere meno verticale la crescita di questo settore.  Nonostante ciò, per chi vuole iniziare ad utilizzare questi  apparecchi, i primi tre regolamenti sono imprescindibili.
Vediamo il primo principio fondamentale, introdotto dal RE, della  nuova normativa Europea emanata da EASA: le norme e le procedure  applicabili alle operazioni di aeromobile senza equipaggio devono  essere proporzionate alla natura e al rischio dell’operazione o  dell’attività e devono essere adattate alle caratteristiche operative  degli aeromobili senza equipaggio interessati e alle caratteristiche  dell’area operativa come la densità di popolazione,  le  caratteristiche della superficie e la presenza di edifici.
Una delle novità è quindi che in questo nuovo scenario normativo  decade la distinzione tra operazioni di natura commerciale e di natura  ricreativa e vengono invece definite 3 categorie fondamentali per le  operazioni, in base ad un livello di rischio crescente: la categoria  aperta, la categoria specifica e quella certificata. Queste categorie  includono approcci regolamentari diversi a seconda della tipologia di  volo: dal VLOS (Visual Line of Sight) del volo a vista, fino alle  regole IFR (instrument flight rules) del volo strumentale.
Le caratteristiche che permettono di identificare le tre categorie, in  breve, possono essere riassunte cosi:
–    categoria aperta: sono operazioni a basso rischio, non è richiesta  nessuna autorizzazione, sempre in VLOS (volo a vista), massima altezza  di volo mt. 120, peso al decollo <25kg, conformità agli standard  industrial del RD, quindi avere marcatura di classe CE (su  quest’ultimo punto tornerò a breve). Questa categoria include 3  sottocategorie A1, A2, A3 – in base alla distanza da mantenere dalle  persone rispetto al peso dell’aeromobile – che introducono ulteriori  limitazioni. In nessun caso possono essere effettuate operazioni sopra  assembramenti di persone.
Se non si soddisfano tutti i requisiti della categoria “aperta” allora  si rientra nella categoria “specifica”.
–    Le operazioni della categoria “specifica” comprendono operazioni che  presentano un rischio più elevato e per le quali deve essere  effettuata una valutazione dei rischi approfondita (SORA) al fine di  indicare quali requisiti siano necessari per garantire la sicurezza  delle operazioni, come il trasporto di merci. Questa categoria  consente operazioni BVLOS (Beyond Visual Line of Sight), ovvero, fuori  dal campo visivo del pilota. In questa categoria non vengono posti  limiti di massa al decollo né di quota. E’ quindi necessaria  un’autorizzazione dell’autorità aeronautica nazionale sulla base della  valutazione dei rischi redatta oppure una dichiarazione da parte  dell’operatore in caso di operazioni di tipo standard.
–    In caso di operazioni ad alto rischio, entriamo nella categoria  “certificata”, per la quale si applicano le regole dell’aviazione  classica. Questa categoria include tutte quelle operazioni effettuate  ad alte altitudini con droni di grosse dimensioni; in questo caso il  veicolo deve essere certificato e può trasportare persone, merci  pericolose e può volare sopra assembramenti di persone e città.
In aggiunta, il regolamento impone la registrazione degli operatori  sul portale D-Flight e l’esposizione del loro QR-code sul proprio  drone se operano in categoria “aperta” con massa superiore a 250gr. o  se dotati di un sensore in grado di rilevare dati personali e se  operano in categoria specifica o certificata. La registrazione sul  sito internet D-Flight permette la consultazione gratuita delle aree  di volo consentite attraverso la cartografia sempre aggiornata delle  aree di volo. Per avere accesso alla mappa, bisogna prima registrarsi  gratuitamente al sito. Per ogni zona in cui si può operare vengono  dettagliate diverse caratteristiche, tra cui l’altezza di volo  consentita (se non specificato, rimarranno valide le regole generali  della categoria OPEN (120 m di altezza e volo VLOS); nelle zone rosse  (NOFLY ZONES) non si può far volare il drone.
La cosa quindi da sottolineare è che la categoria in cui opera il  velivolo dipende principalmente dal tipo di operazione che si svolge.  Se si opera all’interno della categoria aperta, a seconda del drone in  possesso, bisognerà rispettare determinate limitazioni. Questa è la  cosa principale da comprendere per determinare lo spazio in cui poter operare.
Per completezza, analizziamo velocemente le classi A1, A2, A3 che  dipendono dalla posizione di volo rispetto alle persone. In classe A1  si potrà volare su persone non coinvolte ma mai sorvolare  assembramenti di persone, anche se il regolamento suggerisce di  evitarlo il più possibile; A2, vicino alle persone con una distanza  orizzontale sicura di almeno 30 m; A3, la distanza minima da persone  non coinvolte deve essere di 30 m e comunque non meno della distanza  che il drone coprirebbe in due secondi alla massima velocità. Infine,  tutte le operazioni di volo devono essere effettuate a una distanza  orizzontale sicura di almeno 150 m da infrastrutture come ad esempio  zone residenziali, commerciali, industriali o ricreative.
Queste limitazioni dell’RE si legano a quelle dell’RD che introduce,  per ogni classe, una grande novità: l’adeguamento agli standard  industriali, ovvero la marcatura di classe CE.
La marcatura CE riguarda l’identificazione del veicolo in base alla  classe di appartenenza CE-C0, C1, C2, C3 e C4, le quali differiscono  in base alla massa massima al decollo ovvero al peso del velivolo più  il suo carico utile che può essere una batteria, una fotocamera o un  accessorio che va ad aggiungersi al peso del drone. Oltre a questa  marcatura, il drone deve avere la possibilità di impostare  l’altitudine massima da remoto, avere una funzione di  geoconsapevolezza – che rileva e avvisa l’operatore di potenziali  violazioni delle limitazioni dello spazio aereo – e infine deve sempre  garantire la ricezione da remoto di tutti i dati identificativi del  drone e di volo. In classe C1, in aggiunta, il velivolo deve disporre  di: Luci, sistemi di allerta di livello basso della batteria, funzioni  selezionabili dei limiti di volo e così via.
Ho già indicato che, qualora il drone, anche se di peso inferiore a  250 gr., disponesse di un sensore in grado di rilevare dati personali,  l’operatore è tenuto ad immatricolarsi; questo vuol dire che ogni  drone, più o meno leggero, che dispone di fotocamera o microfono, deve  appartenere ad un operatore immatricolato. Il regolamento vieta  inoltre di apportare modifiche agli aeromobili nelle classi C0 C1 C2  C3 C4: se un operatore UAS esegue delle modifiche di un aeromobile  senza equipaggio, perderà la classificazione CE e rientrerà  automaticamente nella sotto categoria A3 o nella categoria specifica.
Una novità per il settore è che la categoria aperta consente di volare  di notte, sempre in VLOS, per quei droni che dispongono di sistema di  illuminazione; questa è una grande novità e soprattutto un’opportunità  maggiore per l’utilizzo dei droni anche di fascia consumer.
Le limitazioni si combinano quindi in questo modo: il primo requisito  per volare in A1-A3 è aver conseguito un patentino online dopo un  corso online seguito da un esame online. L’unico caso in cui non è  necessario avere un “patentino” è se si vola con droni sotto i 250  grammi commerciali o autocostruiti. Per la sottoclasse A1 (volo sopra  alle persone non informate) si può volare solo con droni sotto i 250  grammi o i droni tra 250 e 900 grammi solo con droni con marcatura di  classe CE. In questa classe si può volare anche sopra centri urbani,  rispettando le limitazioni dell’ENAC. Solo i droni sotto i 250 grammi  non necessitano di un sistema di identificazione elettronica  (transponder). Se il drone supera i 900 grammi con nuovo marchio CE si  può volare vicino alle persone (A2) ma solo se il pilota ha superato  un test teorico svolto in un centro autorizzato (volo in A2C2), oltre  al patentino A1/A3. La classe A3 raccoglie tutti i droni che non  compaiono nelle altre classi: droni sopra i 900 grammi e autocostruiti  sopra i 250 grammi.
Mi preme sottolineare che è sempre vietato volare su assembramenti di  persone. Per assembramenti si intendono eventi sportivi, culturali,  religiosi o politici; spiagge o parchi; strade commerciali durante  l’orario di apertura dei negozi; stazioni sciistiche o piste.
In aggiunta, tutte le classi della categoria aperta possono volare su  persone coinvolte nelle operazioni, ovvero, chiunque ne sia implicato,  informato e a conoscenza, ma solo dietro esplicito consenso alle  operazioni che verranno effettuate e ai rischi connessi. Per quanto  riguarda invece il sorvolo su persone non coinvolte nelle operazioni,  sono state stabilite diverse restrizioni a seconda della classe di  appartenenza, dove per persone non coinvolte si intendono persone che  non prendono parte alle operazioni UAS, né direttamente, né  indirettamente. Gli spettatori o qualsiasi altra persona riunita per  attività sportive o altri eventi pubblici di massa per i quali le  operazioni UAS non sono l’obiettivo principale, sono generalmente  considerate “persone non coinvolte”. Ad esempio, gli spettatori di un  evento pubblico o le persone sedute su una spiaggia o in un parco o  che camminano per una strada sono generalmente considerate persone non  coinvolte, ricordando che non è sufficiente informare il pubblico o  chiunque sia presente tramite un sistema di diffusione o in anticipo  tramite e-mail o messaggio di testo, ma solo attraverso consenso  scritto e firmato.
In comune a tutte queste operazioni, nella categoria aperta, troviamo  la condizione di volare in VLOS mantenendo quindi sempre il contatto  visivo con il drone e non oltre 120 m dal punto più vicino della  superficie terrestre e come abbiamo detto in precedenza mai  all’interno di NOFLY ZONES.
Il pilota, prima di volare, deve valutare la zona e prendere tutte le  precauzioni possibili per non volare sopra persone non informate. Un  primo suggerimento può essere quello di scegliere l’orario più adatto,  se si dovesse verificare un sorvolo imprevisto di persone non  informate, il pilota remoto deve ridurre il più possibile il tempo  durante il quale l’aeromobile senza equipaggio sorvola le persone in  questione. Infine, quando è attiva la modalità “follow me” le  operazioni devono essere effettuate fino a una distanza massima di 50  m dal pilota remoto.
Tornando al nuovo marchio CE, attualmente nessun drone in commercio ha  ancora il marchio EASA che ne determina l’impiego nelle Classi Open  Category (C1, C2, C3, C4). Gli UAS attuali e i futuri senza marcatura  dovranno rispettare determinate disposizioni definite nell’Articolo 20  del regolamento UE 947 – che per semplicità viene definito “Regole per  le Open Category Limited” – che li disciplina in base al loro peso  massimo al decollo (MTOM) e potranno continuare a volare con queste  regole fino al 1° gennaio 2023. I droni con peso al decollo inferiore  ai 250 grammi potranno quindi essere utilizzati in operazioni di  categoria A1 C0; quelli con massa al decollo inferiore ai 500 grammi  potranno operare secondo i requisiti della categoria A1 C1, quindi con  obbligo di attestato; gli altri, con massa compresa tra 500 grammi e 2  chili, potranno operare secondi i requisiti della categoria A2, ma con  una distanza minima di 50 metri dalle persone, anziché 30 metri e con  l’obbligo del doppio attestato; infine, i droni con massa tra i 2 e i  25 chilogrammi potranno operare solo in categoria A3 e con l’obbligo  di attestato di competenza. Dopo il 1 gennaio 2023, i droni con peso  al decollo inferiore ai 250 grammi potranno essere utilizzati in  operazioni di categoria A1 C0;i droni con peso uguale o superiore ai  250 grammi e fino a 25 Kg potranno essere utilizzati in operazioni di  categoria A3.
Per ricapitolare le evoluzioni future, se il dispositivo pesa meno di  250 grammi non ci sarà nessun cambiamento, il drone potrà sempre  volare in A1, A2, A3, rispettando le regole delle categorie OPEN. Se  invece pesa tra i 250 e i 500 grammi sottostarà alla categoria A1C1  fino a 1° gennaio 2023, dopodiché rientrerà nella categoria A3. Se  pesa più di 500 grammi viene considerato alla pari di un drone di  categoria superiore C3 e potrà dunque volare solo in A3.
Molti produttori sono in attesa della pubblicazione dei requisiti da  soddisfare per avere la marcatura CE per poter valutare l’eventuale  richiesta di una marcatura retroattiva, ma è ancora tutto in via di  definizione.
E’ stata inoltre introdotta, per le varie sottocategorie, la  classificazione del livello di competenza del pilota e la fascia di  età minima per l’utilizzo a 16 anni; è quindi bene valutare questi  aspetti in rapporto all’utilizzo che si intende fare del drone e del  peso dello stesso, prima di procedere con l’acquisto. Nel dettaglio,  la classe C0 non necessita di particolari titoli se non quello di  conoscere bene il manuale utente; lo stesso vale per la classe C1 che,  oltre alla conoscenza del manuale utente, necessita di un patentino  online, che comprende domande riguardanti la sicurezza aerea,  limitazione dello spazio aereo, regolamentazione aereonautica,  limitazioni delle prestazioni umane, procedure operative, conoscenza  generale del drone e altro ancora come presente nel RE. La classe C2,  corrispondente alla sotto categoria A2, invece prevede un livello  maggiore di competenza da parte del pilota che, oltre a quanto  richiesto per la sotto categoria A1, deve aver svolto un addestramento  pratico autonomo e possedere un certificato di competenza di pilota  remoto rilasciato dall’autorità competente, che è possibile conseguire  presso le scuole autorizzate. In breve, queste evoluzioni normative  hanno facilitato l’accesso ai velivoli più leggeri mantenendo invece  maggiore attenzione sulle competenze richieste ai piloti di velivoli  più pesanti che si avvicinano alle persone. I certificati di  competenza sono validi per cinque anni.
In conclusione, spero di aver fornito, a chi voglia avvicinarsi a  questo settore, un quadro completo dello scenario normativo da  conoscere e qualche elemento chiave per decidere se comprare un drone  ora o aspettare che vengano commercializzati droni con marcatura CE.  Visto che le novità introdotte dal quadro normativo sono molte, è  probabile che fino a marzo saranno forniti ulteriori dettagli e  delucidazioni, sia per gli operatori che per i produttori. Questo  dovrebbe permettere a questo settore di svilupparsi, come già avviene  in altri paesi, in direzione di sperimentazioni innovative, quali per  esempio l’utilizzo di droni a pilotaggio attraverso intelligenza  artificiale o per servizi di taxi per le persone.

 Alessandro Tittozzi