Multe da “Tutor” sulla A16 Avellino-Benevento annullate dai Giudice di Pace

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Multe da “Tutor” sulla A16 annullate dai Giudice di Pace, Difesa Consumatori e Contribuenti scrive alla Prefettura per annullare d’ufficio tutte le sanzioni comminate. «Da mesi ai cittadini che hanno percorso l’Autostrada A16 (tratto Avellino-Baiano), sono fioccate e fioccano contravvenzioni causate da presunte infrazioni al Codice della Strada dovute al Sistema SICV (cosiddetto Tutor) della Prefettura di Avellino, multe poi annullate dal Giudice di Pace di Avellino».

L’Avv. Cristiano Ceriello, Presidente dell’Associazione nazionale “Difesa Consumatori e Contribuenti”, ha scritto al Prefetto di Avellino chiedendo l’annullamento di tutte le sanzioni sinora elevate, nonché di quelle ancora in carico, ciò fino a che l’apparecchiatura Tutor e le procedure non siano modificate in funzione delle indicazioni più volte ricordate dai Giudici di Merito.
Lo stesso Avv. Cristiano Ceriello nei mesi passati si è visto notificare un verbale dalla Prefettura di Avellino, per una presunta violazione ex art. 142/8 del Codice della Strada, dovuto al presunto mancato rispetto del limite di 80 km/h sul tratto Autostradale A16 (Avellino-Baiano), con la comminazione di Euro 184,62 di sanzione e la decurtazione di 3 punti dalla patente.

Verbale poi prontamente impugnato dall’avvocato innanzi al Giudice di Pace di Avellino, il quale dopo la discussione orale ha annullato (con sentenza n.ro 1792/2016 del Giudice Dott.ssa Berardo) il menzionato verbale, ritenendolo nullo (così come contestato dall’Avv. Ceriello) per la mancata taratura e verifica periodica dell’apparecchiatura. Sulle stessa scorta, sono oramai centinaia i verbali annullati dal Giudice Irpino il quale, il quale riportandosi ai disposti della Corte Costituzionale (in particolare alla nota sentenza n.ro 113/2015) e della Giurisprudenza della Suprema Corte (tra cui Cassazione sent. n. 9645/2016), sta ritenendo appunto nulle le infrazioni, così come contestato dall’Avv. Ceriello nel proprio ricorso, perché non vi è dimostrazione di periodica taratura e verifica delle apparecchiature meccaniche da parte dell’Amministrazione.

L’Avv. Ceriello, in rappresentanza dei propri Associati, invita quindi il Prefetto a valutare un “gesto” ritenuto oramai dovuto ed opportuno, disponendo d’ufficio l’annullamento di tutti i verbali sinora elevati e notificati e, ancora, di quelli elevati ma non ancora posti in notifica con le vecchie procedure.

Ciò anche perché, ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, si sta creando un’evidente disparità di diritto tra chi ha liquidato i verbali (e ulteriormente vistosi decurtare punti dalla patente) e chi invece, decidendo di perseguire la via giudiziaria affrontando le dovute spese di Giustizia, ha ottenuto l’annullamento delle contravvenzioni .

In tal senso, sempre secondo il Presidente di “Difesa Consumatori e Contribuenti”, si potrebbero delineare, addirittura 4 categorie di soggetti ingiustamente danneggiati da questa situazione: 1)la Prima, quella dei cittadini che hanno liquidato nei 60 giorni le contravvenzioni e vistosi decurtare punti dalla Patente (se non il ritiro per infrazioni che superavano i 40 km/h), riferiti a verbali che poi la Magistratura ha dichiarato nulli; 2)la Seconda, quella di chi invece per “sbadataggine”, o possibile dimenticanza, non ha né liquidato né contestato il verbale (oppure, per errata lettura, solo liquidato il verbale senza comunicare i dati del conducente), ritrovandosi un domani con un debito che si potrebbe aggirare sui 1000 euro (raddoppio della sanzione originaria + ulteriore sanzione da euro 284,00 ad euro 1.133,00 per mancata comunicazione dei dati del conducente) e che sarà recuperato dal Concessionario alla Riscossione, oggi Equitalia.

In quest’ultimo caso va però detto come, per legge, non si potrà rientrare nel merito della contravvenzione, ma solo contestare gli eventuali vizi dell’atto esattoriale; 3)la Terza, quella di chi ha sì proposto ricorso e vistosi annullare la contravvenzione.

Ma per farlo si è dovuto “sobbarcare” le spese di iscrizione a ruolo del Giudizio, se non le spese aggiuntive di affidarsi ad un legale per vedere riconosciuti i propri diritti. Ulteriormente va detto come gli stessi, per il recupero delle spese di Giudizio, corrono il concreto rischio di doversi onerare di un ulteriore procedimento giudiziario (e spese) per l’esecuzione della propria sentenza; 4)la Quarta, paradossalmente è proprio quella della stessa Prefettura la quale, nelle sentenze del Giudice Irpino, si vede condannata alla refusione delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti e ancora, in molti casi, alla condanna delle ulteriori spese in favore dei legali costituiti per i propri clienti.

Con ciò creando un ingiusto danno erariale all’Amministrazione Pubblica e, quindi, ancora a tutti i contribuenti. Si auspica quindi un gesto se non “di buon senso”, quanto meno di “opportunità” da parte dell’Organo Prefettizio, ciò onde poter mettere “ordine” a questa annosa vicenda che ha visto coinvolti migliaia di cittadini, con l’annullamento d’ufficio di tutti i verbali sinora elevati e notificati e, ancora, di quelli elevati ma non ancora posti in notifica, almeno sino alla opportune verifiche e periodica taratura delle apparecchiature, così come i Giudici di Merito hanno rilevato.