Bisaccia – Con la legge Bassanini, che abrogò i comitati di controllo, le amministrazioni territoriali possono interpretare a proprio modo le leggi e le norme dello Stato, in quanto non esiste un organo superiore di controllo.
E’ pur vero che i preposti al controllo sono, i dirigenti nei Comuni superiore a 15.000 abitanti e, i responsabili di ufficio o di servizio nei Comuni sotto i 15.000.
Il controllo lo effettuano con il visto di legittimità.
Detto visto non è altro che l’espressione politica dell’amministrazione, dato che i dirigenti ed i responsabili dei servizi vengono nominati dal capo dell’amministrazione interessata.
Di fronte ad un diniego, il capo dell’amministrazione, Sindaco o Presidente Provincia o Governatore della Regione, può revocargli la nomina.
Quindi, l’unica forma di controllo verso le strade sono solo due: Corte dei conti o Procura della Repubblica.
Spesso non accade in quanto nessun cittadino intraprende una di queste strade, per cui le amministrazioni rispettano e non rispettano le norme di legge.
Un esempio logico lo teniamo in Bisaccia.
La Giunta comunale con atto unilaterale n. 149 del 29.12.2015 dichiarò in eccedenza/esubero, per ragioni economiche e funzionali otto dipendenti di varie qualifiche professionali.
L’eccedenza/esubero fu individuata ai sensi dell’art. 33, comma primo, del decreto legislativo 165/2001, collocando in prepensionamento (non pensionamento) forzato i dipendenti con 35 anni di servizio, e 62 anni di età.
Trovarono applicazioni anche le due circolari del Dipartimento della funzione pubblica: n. 3 del 29.04.2013 e n. 4 del 28.04.2014.
In tal modo si ebbe un nuovo piano di ristrutturazione dell’ente per ragioni finanziarie, riducendo l’organico da 26 a 18 dipendenti.
Ecco che entrano in gioco le interpretazioni delle leggi.
Un anno dalla dichiarazione di eccedenza/esubero, con atti del 31.01.2017, nnrr, 15 ed 11, la Giunta Comunale pensa ad un nuovo riordino della pianta organica, non tenendo conto di quanto precedentemente deliberato.
Con la delibera di eccedenza, aveva assunto l’impegno e quindi il divieto di assunzioni, né di vincitori di concorso né di idonei finché non è riassorbito il personale nelle aree/categorie nelle quali è stata dichiarata l’eccedenza.
Il personale messo in prepensionamento, a causa dell’eccedenza dichiarata, non è sostituibile, essi non sono da considerarsi cessati dal lavoro per giunti limiti di età.
Non trova nemmeno applicazione l’art. 16, comma I° bis, del D.L. 113 del 24.06.2016 convertito in legge n. 160 del 7 agosto 2016, il quale prevede nuove assunzioni su posti resisi vacanti nel corso dell’anno 2016.
Nel 2016 non si sono create vacanze in relazione al pensionamento ordinario, se non una mobilità forzata da parte dell’amministrazione comunale.
Anche i posti che si sono resi disponibili negli ultimi quindici anni, non possono concorrere alla quota da mettere a concorso in quanto non più esistenti, e farli comparire, dopo che le varie leggi finanziarie ne hanno abrogata l’esistenza.
Negli anni passati, il comune, ha sempre effettuato la rilevazione delle eccedenze, senza mai considerare i vecchi posti d’organico resisi liberi per cessazione dal servizio (pensionamenti).
Tale atteggiamento fa pensare che l’amministrazione, a fine di togliersi dai piedi figure scomode, abbia messo in prepensionamento alcuni dipendenti ai sensi della legge 135/2001.
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