Ariano Irpino (AV)- Lettera aperta ai consiglieri da quaranta arianesi che figuravano nell’elenco dei beneficiari per la ricostruzione post sisma

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Riceviamo e pubblichiamo per intero la lettera dei quaranta arianesi beffati.
Premesso che:
a) i sig.ri PRATOLA Antonio, Giuseppe e Crescenzo, DE DONATO Michele, CARDINALE Nicola nella qualità di amministratore per la ricostruzione del fabbricato UMI 20/b a Via Passeri/Albanese, TUCCI Gianluca nella qualità di amministratore per la ricostruzione del fabbricato UMI 4/a Via S. Stefano, GRASSO Roberto nella qualità di amministratore per la ricostruzione del fabbricato UMI 21/a Via S. Stefano, CARDINALE Roberto nella qualità di amministratore per la ricostruzione del fabbricato UMI 20/a Via S. Stefano, GELORMINI Maria nella qualità di amministratore per la ricostruzione del fabbricato UMI B/3 Via Nazionale, GRASSO Quirino residente alla C.da S. Nicola Trignano, MOLINARIO Fiore residente alla C.da Torreamando, MOLINARIO Filippo residente alla C.da Torreamando, TIRANNO Antonio e PAONE Raffaella residenti alla C.da Turchiciello, DE LILLO Angiolina residente alla C.da Orneta, DE VITTO Antonio e ZARRILLO Assunta residente alla C.da Contessa, BELARDO Domenico residente alla C.da Tranzano, GAGLIARDO Francesco residente alla C.da Orneta, DE DONATO Costantino residente alla C.da Orneta, DI FURIA Carminio residente alla C.da Acquasalza, SERLUCA Antonio residente alla C.da Orneta, DIONISIO Maria Giuseppa residente alla C.da Patierno, DI FURIA Agostino residente alla C.da Acquazzuolo n. 17, GIARDINO Raffaele residente alla C.da Cariello, CIRILLO Vincenzo, Mario e Fernanda residenti alla Via Matteotti, GRASSO Elena residente alla Via Martiri, CARCHIA Domenico residente alla C.da Casavetere, ADINOLFI Matteo residente in Ariano Irpino alla Via Arco Luparella n. 4, PUZIO Maria Giovanna residente alla Via Parzanese, ROVIELLO Mario e Sicuranza,hanno presentato istanza in data 25.01.2017 avente per OGGETTO: Delibera Consiglio Comunale n. 61/2016 riguardante TERREMOTO 1980. Legge n. 32, art. 3, come modificato dall’art. 11 ter legge 677/96: Rettifica delibera del C. S. n. 8 del 31/10/2013. -RICHIESTA ANNULLAMENTO delibera n. 61/2016- al Sig. Presidente del Consiglio Comunale e p.c. al Sig. Sindaco del Comune di Ariano Irpino e p.c. ai Sig.ri Capigruppo Partiti Politici del Consiglio Comunale di Ariano Irpino senza ricevere alcuna risposta, ad un civico confronto;
b) a questi sopra elencati cittadini si sono associati, dopo la presentazione dell’istanza richiamata, i sig.ri DE IESU Giovanni, DE IESU Michele, CICCONE Nicola, GUARDABASCIO V.,G. e P., SICURANZA Luigi, SCAPERROTTA D. ora Gazzella, FIGLIOLA Giuseppina rappr. DE GRUTTOLA Maria, PAGLIALONGA Mario, PAGLIALONGA M.L. Proc. Ardanese Giovanni, MOLINARIO Tommaso, DI LILLO Antonio, MOLINARIO Stefania ex Luigi, DE GRUTTOLA Carmela, SICURANZA Maria Grazia, MANGANIELLO Luigi, MIEDICO Ludovico;
c) il mancato riscontro da parte del Presidente del Consiglio Comunale ha determinato che i sopracitati si sono visti costretti ad interessare un legale per proporre opposizione presso il TAR per vedere annullato l’atto deliberativo de quo;d) a dimostrazione delle giuste e sacrosante lamentele, espresse in questo mese, da parte dei sopracitati cittadini, i rappresentanti delle forze politiche presenti in C.C. hanno ritenuto inserire tra gli argomenti da trattare nella seduta di C.C. per il 08.03.2017 e 09.03.2017, al punto n. 4, la REVOCA della delibera di C. C. n. 61/2016 e al punto n. 5, il RITORNO sulla delibera di C. C. n. 61/2016.Tutti i sopra citati,Vista la delibera n. 8/2013 del Commissario Straordinario adottata con i poteri del C.C. e l’allegato elenco degli aventi diritto al riconoscimento di AGGIORNAMENTO/RIDETERMINAZIONE, i sopracitati proprietari, in quanto presenti nell’elenco (STORICO) allegato alla delibera del Commissario Straordinario, ritengono che debba essere soddisfatto il credito vantato; Visto che nell’adunanza di C.C. del 3/12/2016 la delibera adottata fissa nuovi criteri di utilizzo della somma di € 1.000.000,00 riconoscendo il finanziamento ad altri nuovi soggetti, i sopracitati proprietari, in quanto non più presenti tra quelli a cui riconoscere la somma dovuta, si ritengono notevolmente danneggiati;
Tenuto conto che la suddetta delibera modifica sostanzialmente il piano di riparto approvato in virtù del precedente deliberato commissariale, privando di risorse i sopracitati proprietari che avevano maturato una legittima aspettativa ad ottenere il completamento del finanziamento assegnato;
Considerato che:
a) il nuovo piano di utilizzo dei suddetti fondi sottrae risorse in precedenza destinati ai sopracitati soggetti che, anche con anticipazioni personali, hanno in corso la ricostruzione della prima casa per finanziare, nella maggior parte dei casi, le domande di contributo di soggetti cd. “trascinati” nonché altre domande di sussidio che non sono state ancora istruite dai competenti organi comunali;
b) la suddetta delibera, modificando il precedente piano di riparto, non può essere qualificata come una semplice “rettifica”, bensì come una “revoca parziale” del precedente deliberato commissariale n. 8/13 la quale, A DISTANZA DI OLTRE 3 ANNI, LEDE IL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO CHE LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA C.E., CON LA SENTENZA N. 7.6.2005 C- LEGGE 17/03, HA RITENUTO UNO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COMUNITÀ;
c) la revoca parziale del deliberato commissariale potrebbe essere impugnata dinanzi alla competente Magistratura per eccesso di potere in quanto la delibera n. 61/16:
1) finanzia pratiche non ancora istruite privando di risorse soggetti che hanno gestito o stanno gestendo la ricostruzione della propria abitazione facendo affidamento sulle risorse stanziate dal Comune con la delibera commissariale n. 8/13;
2) sottrae risorse anche a proprietari residenti nel centro storico (inclusi nel precedente elenco) e, dunque, appartenenti alla fascia di aventi diritto a cui la delibera n. 61/16 vorrebbe dare la priorità.
Tanto premesso, visto e consideratoi sopracitati CHIEDONO che venga ANNULLATA la delibera di C.C. n. 61/2016 di RETTIFICA DELLA DELIBERA N. 8 del 31/10/2013.Qualsiasi altro provvedimento che non veda riconosciuto il diritto di riscuotere quanto riconosciuto con la delibera commissariale n. 8/2013 sarà oggetto di impugnativa e, ricorrendo giuste motivazioni, saranno avviate tutte le procedure del caso interessando gli competenti organi.