Miur smascherato in tribunale dall’Anief: con l’organico di fatto copre il fabbisogno stabile delle scuole. Due precari di Napoli risarciti con 85mila Euro

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Due sentenze esemplari quelle ottenute dai legali Anief a Napoli con la condanna del Ministero dell’Istruzione per illegittima reiterazione di contratti a temine e sfruttamento del precariato. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Smascherato il Miur sul ‘trucco’ dell’organico di fatto per coprire vacanze di organico stabili; siamo fieri di rappresentare e difendere i professionisti dell’Istruzione”. L’adesione ai ricorsi Anief è ancora gratuita.

Nessun dubbio per il Giudice del Lavoro di Napoli Nord sulla fondatezza delle tesi patrocinate dagli Avvocati Anief Fabio Ganci, Walter Miceli, Michele Speranza e Elena Boccanfuso; il Ministero dell’Istruzione subisce una condanna esemplare comminata con due sentenze impeccabili nella ricostruzione giurisprudenziale che porta a sanzionare il Miur per abusiva reiterazione di contratti a termine e sfruttamento del lavoro precario in aperto contrasto con la normativa comunitaria. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Con questa vittoria abbiamo segnato un traguardo importante nell’azione legale intrapresa dal nostro sindacato volta a smascherare il Miur che ogni anno dichiara in organico di fatto posti che in realtà dovrebbero rientrare nell’organico stabile della scuola ed essere assegnati per le immissioni in ruolo in quanto a carattere per nulla transitorio. Abbiamo dimostrato in udienza che personale assunto in organico di fatto va a ricoprire dei veri e propri vuoti di organico presenti con continuità nei singoli istituti, non sostituendo nessun titolare. Non possiamo che essere fieri di quanto stiamo facendo per tutti i lavoratori precari della scuola pubblica, veri professionisti dell’Istruzione perché personale formato e spesso pluriabilitato da anni, cui il Miur dovrebbe riconoscere il giusto rispetto e premiare l’esperienza acquisita in anni di servizio con l’immediata immissione in ruolo e il riconoscimento di una retribuzione commisurata in base all’effettivo servizio prestato anche durante il precariato e senza alcuna discriminazione”. Sempre possibile aderire gratuitamente ai ricorsi Anief rivolti al personale precario per il riconoscimento del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine e degli scatti di anzianità durante il precariato. Per aderire ai ricorsi, clicca qui.
Il Tribunale del Lavoro di Napoli Nord, infatti, nelle due sentenze di identico tenore ottenute anche grazie all’estrema perizia e competenza in materia dei nostri legali sul territorio Michele Speranza e Elena Boccanfuso, rileva con precisione come “la distinzione organico di diritto/organico di fatto deve trovare la sua legittimazione – sotto il profilo europeo qui in esame – o in un regime di tendenziale corrispondenza nel medio termine (in un arco di osservazione di qualche anno) tra il contingente dell’organico di diritto e quello dell’organico di fatto o, quanto meno, in una sensibile variazione nel corso dei vari anni scolastici dei dati di scostamento in aumento dell’organico ‘di fatto’ rispetto all’organico ‘di diritto’; solo in presenza di questi presupposti l’organico di fatto esprimerebbe una esigenza temporanea di personale soprannumerario (rispetto all’organico di diritto), in quanto destinata ad essere riassorbita o, comunque, non previamente programmabile, per la sua variabilità”  ed evidenzia che “tali presupposti di legittimità del contratto a termine – sotto il profilo della transitorietà della ragione oggettiva giustificativa del rinnovo (id est: variabilità in punto di fatto della esigenza espressa dall’organico elaborato prima dell’inizio delle lezioni) – non sono stati dimostrati dal MIUR, sul quale incombeva il relativo onere probatorio”.
Nel constatare come “da un lato le dimensioni del contenzioso giudiziario sullo specifico tema dei contratti a termine su organico di fatto dall’altro la emanazione annuale di una circolare ministeriale per il necessario adeguamento dell’organico di diritto alle esigenze di fatto depongono piuttosto nel senso della inadeguatezza della programmazione degli organici “di diritto” a garantire il regolare inizio delle lezioni”, il Giudice del Lavoro  precisa correttamente che “non è compito di questo Tribunale verificare perché ciò accada”, ma ribadisce senza ombra di dubbio che “ciò che rileva è la esigenza “reale” di personale, quale espressa dall’organico di fatto ed il suo carattere NON TRANSITORIO, dimostrato dalla reiterazione dei contratti a termine su organico di fatto. Il personale assunto, anche in questo caso, va a ricoprire dei veri e propri vuoti di organico, non sostituendo nessun titolare. […] In senso sostanziale, sotto il profilo del fabbisogno organico REALE, esse costituiscono cattedre VACANTI, cioè: – Prive di titolare – Necessarie a soddisfare un fabbisogno organico stabile”.
L’attenta analisi dei fatti di causa presentati dai legali Anief e della giurisprudenza di riferimento compiuta dal Giudice partenopeo non dimentica di porre l’accento sul fatto che, al riguardo, neppure “sono giustificati distinguo sulla base della richiamata sentenza della Corte di Giustizia; la pronunzia – nell’indicare l’abuso del contratto a termine con riferimento alle cattedre ‘vacanti e disponibili’ – non ha preso affatto in esame la distinzione tra ‘organico di diritto’ ed ‘organico di fatto’, ma si è riferita al semplice fatto che tali cattedre risultino effettivamente vacanti”. Nei fatti, dunque, come da sempre sostenuto dal sindacato Anief, “la norma ha consentito l’utilizzo della parte ricorrente per far fronte ad esigenze durevoli del datore di lavoro” e “il giudice nazionale, per come indicato dalla Corte Europea, non può allora arrestarsi al rilievo di ragioni oggettive meramente formali (id est: consistenti nel sol fatto che una legge consenta il rinnovo). La strada che il giudice nazionale deve percorrere a fronte della pronunzia di non conformità della normativa interna, così interpretata, alla direttiva europea è obbligata nel senso della previa verifica di una possibilità di interpretazione conforme al diritto dell’Unione”.Tanto è evidente nel fatto che “essa rimette agli Stati membri la individuazione di quali misure adottare e quante (“una o più”) tra quelle antielusive da essa indicate”.
Rilevata come assolutamente “fondata la censura relativa alla mancanza di temporaneità della esigenza di fatto soddisfatta dalla assunzione a termine della parte ricorrente in quanto comprovata ex post dalle modalità di rinnovo dei contratti a termine, per più anni scolastici e senza soluzione di continuità per un periodo complessivo superiore a 36 mesi”, il Giudice ricorda che “il principio della equivalenza delle tutele, chiaramente indicato dalla Corte di Giustizia, impone che nel momento in cui si sia verificata la violazione delle disposizioni di legge anche le conseguenze previste a livello sanzionatorio debbano avere efficacia equivalente nel settore pubblico e nel settore privato” e sottolinea come “il sostenere che l’abuso del contratto a termine nel pubblico impiego non reca in sé danno al lavoratore – in quanto il dipendente, non essendo assunto per concorso, non avrebbe mai potuto avere alternativamente accesso all’impiego “di ruolo”- rischia di rendere eccessivamente difficile la dimostrazione del danno, in contrasto con il principio di effettività. Ragionare in tal senso consentirebbe, per paradosso, di ritenere addirittura vantaggioso per il lavoratore l’utilizzo abusivo del contratto a termine, quale unica possibile forma di impiego non-concorsuale. Verrebbe conseguentemente meno anche la effettività della sanzione e la sua dissuasività”.
Sulla base di queste considerazioni, e interpretando in modo pertinente e impeccabile anche le recenti sentenze in materia della Corte Costituzionale e della Cassazione, “considerato che nel caso di specie il danno cagionato all’istante per il reiterato ricorso a contratti a termine non è stato neutralizzato dalla successiva immissione in ruolo, che a tutt’oggi ancora non è avvenuta continuando parte ricorrente a lavorare in virtù di contratti a termine”, il Giudice procede nella quantificazione del danno ed evidenzia come, ai sensi dell’art. 18 (commi tre e quattro del testo introdotto dalla legge 92/2012) dello Statuto dei lavoratori, “la indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro è pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto” cui aggiunge, quanto al profilo risarcitorio, i termini indicati nell’art. 32 co. 5 legge 183/2010 che prevede un meccanismo forfettizzato di liquidazione che prescinde dalla nozione tradizionale di danno “effettivo”, sicché stabilisce che “il danno comunitario ai sensi dell’art. 36 D.lvo 165/2001 può essere individuato sommando alle 15 mensilità sostitutive della reintegra – di cui all’art. 18 L. 300/70 – la indennità di cui all’art. 32 L. 183/2010. Nella fattispecie di causa in ragione del periodo di servizio prestato appare congruo liquidare la indennità nella misura di 8 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto” per un totale di 23 mensilità per ciascuno dei due ricorrenti cui riconosce anche il diritto al trattamento stipendiale che avrebbero percepito qualora fossero stati inquadrati a tempo indeterminato sin dal primo contratto a termine, cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, oltre interessi legali, e rivalutazione monetaria se eccedente, dalle scadenze al soddisfo. Miur, soccombente, condannato anche al pagamento delle spese processuali nella misura di € 2.500 oltre Iva, Cpa, e spese generali per ogni sentenza.
“Con questa vittoria – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – abbiamo segnato un traguardo importante nell’azione legale intrapresa dal nostro sindacato volta a smascherare il Miur che ogni anno dichiara in organico di fatto posti che in realtà dovrebbero rientrare nell’organico stabile della scuola ed essere assegnati per le immissioni in ruolo in quanto a carattere per nulla transitorio. Abbiamo dimostrato in udienza che personale assunto in organico di fatto va a ricoprire dei veri e propri vuoti di organico, non sostituendo nessun titolare. Non possiamo che essere fieri – conclude Pacifico – di quanto stiamo facendo per tutti i lavoratori precari della scuola pubblica, veri professionisti dell’Istruzione perché personale formato e spesso pluriabilitato da anni, cui il Miur dovrebbe riconoscere il giusto rispetto e premiare l’esperienza acquisita in anni di servizio con l’immediata immissione in ruolo e il riconoscimento di una retribuzione commisurata in base all’effettivo servizio prestato anche durante il precariato e senza alcuna discriminazione”. Sempre possibile aderire gratuitamente ai ricorsi Anief rivolti al personale precario per il riconoscimento del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine e degli scatti di anzianità durante il precariato.

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