Roccadaspide, chiusura dell’Istituto di Istruzione Superiore “Parmenide” fino al 20 febbraio 2021

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Chiusura dell’Istituto di Istruzione Superiore “Parmenide” di Roccadaspide a far data dal 13 febbraio 2021 e fino al 20 febbraio 2021.

Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Chiusura dell’Istituto di Istruzione Superiore “Parmenide” di Roccadaspide.

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato al 31.01.2021 con il D.L. n. 125 del 07/10/2020;

Visto, il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, successivamente convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020 n. 13, successivamente abrogata dal decreto legge n. 19 del 25/03/2020 eccezion fatta per l’art. 3, comma 6 bis e dell’art. 4;

Visti:

– il DPCM 13 ottobre 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione”;

– il DPCM 18 ottobre 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

– il DPCM 24 ottobre 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», le cui disposizioni hanno sostituito quelle del – il DPCM 3 novembre 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», in particolare, le disposizioni di cui all’art.3 (Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) comma 4 let. f), che recita:fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”;

il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”

il DPCM 03 dicembre 2020, recante: “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”;

il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172, recante. “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”

– il Decreto Legge 5 gennaio 2021 n. 1, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

– il DPCM 14 gennaio 2021, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021».

Viste, le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Campania, ed in particolar modo:

  • la n. 90 del 15 novembre 2020, recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività scolastica a distanza.- Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea”, che ordina: 1.1.con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l’effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi; 1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. E’ dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti – con il supporto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente – ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1.- agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio; 1.3. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte Giunta Regionale della Campania Il Presidente dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza”;

  • la n. 1 del 5 gennaio 2021, come rettificata, recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività didattica sul territorio regionale”;

  • la n. 2 del 16 gennaio 2021, recanteUlteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale”.

  • la n. 3 del 22 gennaio 2021, recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale.”;

  • la n. 5 del 13 febbraio 2021, recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni urgenti per i giorni 13-16 febbraio 2021”;

Considerato, che in data odierna è pervenuta nota del Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Parmenide” di Roccadaspide, con cui si comunica che presso l’Istituto Parmenide si sono registrati tre casi di positività al virus Covid-19 tra il personale non docente in servizio presso detto Istituto, chiedendo espressamente la chiusura del plesso scolastico per consentire le necessarie attività di bonifica e sanificazione, a tutela della salute degli alunni e di tutto il personale docente e non docente che vi opera;

Ritenuto, che la particolare diffusività del virus Covid-19 e la forte incidenza dei contagi sul territorio comunale che è stata registrata tra la fine dello scorso anno e l’inizio del nuovo, fortunatamente risoltasi con l’azzeramento della curva dei contagi proprio in questi giorni, pone il Sindaco nel doveroso compito di tutelare la sicurezza la salute dei Cittadini, in particolar modo degli alunni e del personale docente e non docente che in questi mesi è ritornato a svolgere le attività didattiche in presenza a seguito delle disposizioni normative assunte dal governo centrale e per effetto anche dei provvedimenti giurisdizionali assunti dal Tar Salerno, adottando ogni misura idonea a scongiurare possibili occasioni di contagio;

Considerato che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale, è responsabile, in via prioritaria, della tutela della salute pubblica e può adottare le misure ritenute più efficaci ed urgenti per il contenimento dell’epidemia;

Vista, la relazione del 9 febbraio 2021 dell’Unità di crisi regionale, con la quale, sulla base della situazione dei contagi, del livello di occupazione dei posti letto Covid sul territorio regionale e della rilevata circolazione di alcune varianti del virus, ha segnalato la necessità di un approccio massimamente cautelativo, al fine di scongiurare i seri rischi di peggioramento connessi alla attuale fase della pandemia nella regione, nonché l’indicazione di rimettere ai Sindaci e ai Prefetti la valutazione per ogni singola realtà locale l’eventuale passaggio alla didattica a distanza fino alla fine del mese di febbraio, e tanto in considerazione del valutato costante e crescente aumento dei casi registrati in tutte le fasce d’età, oltre che del grave quadro epidemiologico regionale registrato in ambito scolastico;

Ritenuto, che oggettive ragioni di cautela e di prudenza, correlate alla necessità di non sacrificare tutte le azioni che fino a questo momento sono state adottare sia a livello nazionale che regionale, con misure fortemente restrittive finalizzate proprio a contrastare la diffusione del contagio e a gestire correttamente l’emergenza sanitaria in atto, impongano l’assunzione di provvedimenti immediati che spengano sul nascere ogni possibile focolaio di contagio, maggiormente in ambito scolastico;

Ritenuto, pertanto, al fine assicurare le prioritarie e preminenti esigenze di tutela della salute pubblica e l’incolumità dei cittadini, a maggior ragione degli alunni e del personale docente e non docente, che sia necessario adottare misure adatte e stringenti a tanto finalizzate, sicché si rende opportuno e fondamentale disporre la chiusura dell’Istituto di Istruzione Superiore “Parmenide” di Roccadaspide, siccome richiesto dal Dirigente scolastico in ragione delle criticità emerse, al fine di consentire le necessarie attività di messa in sicurezza mediante la bonifica e sanificazione di tutti gli ambienti;

Valutato che, in ogni caso il diritto allo studio e alla formazione possa essere temporaneamente assicurato e preservato mediante il prolungamento della Didattica a Distanza, modalità che è stata in massima parte fin qui utilizzata;

Sentito il Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Parmenide” di Roccadaspide;

Visti:

  • l’art. 32 della Costituzione;

  • l’art. 32 della L. 833 del 23.12.1978;

  • l’art. 50 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.), che recita: “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate Giunta Regionale della Campania Il Presidente dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato,

ORDINA

la chiusura dell’Istituto di Istruzione Superiore “Parmenide” di Roccadaspide a far data dal 13 febbraio 2021 e fino al 20 febbraio 2021. Resta consentita la DAD, purché assicurata in condizioni di sicurezza da parte del Dirigente dell’Istituto Scolastico.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio online, nonché sul sito istituzionale del Comune di Roccadaspide all’indirizzo htpp://www.comune.roccadaspide.sa.it e trasmessa, per gli adempimenti di competenza e per la sua piena osservanza, al:

  • al Sig. Prefetto della Provincia di Salerno;

  • al Sig. Presidente della Regione Campania;

  • al Sig. Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Parmenide di Roccadaspide;

  • al Sig. Dirigente Scolastico Provinciale e Regionale;

  • al Sig. Direttore Generale dell’A.S.L. di Salerno;

  • al Sig. Dirigente del Distretto Sanitario n. 69 Roccadaspide-Capaccio;

  • al Comando Stazione Carabinieri di Roccadaspide;

  • al Comando Polizia Municipale in sede per gli adempimenti di competenza e con l’obbligo di far rispettare la presente Ordinanza.

Tale pubblicazione, atteso il numero imprecisato di soggetti potenzialmente interessati, è da intendersi a tutti gli effetti quale forma di pubblicità ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L. 241/90, fermo restando ogni ulteriore forma di pubblicazione ritenuta idonea ed opportuna.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi all’Autorità Giudiziaria Amministrativa competente per territorio entro il termine di gg. 60, ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120.

Dalla Casa comunale, lì 13.02.2021

Il Sindaco

Avv. Gabriele Iuliano