AIDR. Biometria e sicurezza, la sottile linea della privacy

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AIDR. Biometria e sicurezza, la sottile linea della privacy

Nel testo che segue – redatto da Biagino Costanzo, dirigente d’azienda e Responsabile  dell’Osservatorio Security, Cyber, Safety, Ethic di AIDR – si affronta un interessante problema di grande attualità.

“Ha fatto il giro del mondo, pochi giorni prima della folle invasione  dell’Ucraina, la foto dove la distanza tra Putin e Macron sul tavolone  bianco di rappresentanza testimoniava, plasticamente, non solo una  voragine tra i due sul dossier Ucraina, appunto, ma il semplice motivo  della necessità di mantenere  il distanziamento sanitario, infatti, il  presidente francese che aveva già fatto un tampone in partenza da  Parigi, all’arrivo a Mosca è stato bloccato dalla propria intelligence  nel rifare un test, voluto dai russi, dove chiaramente il rischio  paventato era la sottrazione dei dati biometrici dei leader stranieri.  Infatti, stesso consiglio i Servizi tedeschi hanno dato a Olaf Scholz  al suo arrivo nella capitale russa, ma, comunque, per poter incontrare  il presidente russo i due leader europei si sono sottoposti ad un cd  Pcr eseguito però dai medici delle rispettive ambasciate e con  apparecchiature portati dalle rispettive nazioni e il personale medico  russo è stato invitato ad assistere alla prova.

È storia nota e antica quella per la quale tutti i servizi di  intelligence del mondo siano interessati ai dati biometrici delle  persone. Ma per quale motivo?
È risaputo anche che l’acquisizione del DNA umano è possibile  ottenerlo anche prendendo il bicchiere usato o qualche capello  lasciato su una sedia sul cuscino dell’hotel ospitante ma la  leggibilità e la chiarezza dei dati è massima prelevando appunto da un  test per il Covid, è tutto questo è merce preziosa, infatti, le tracce  genetiche sono quelle più sensibili e personali.

Conoscere il DNA di un essere umano significa saper tutto di lui e  quando le guerre non sono più quelle convenzionali ma si alimentano di  quasi tutto quello che ormai ci circonda, l’informazione, la salute di  un soggetto, e innanzitutto la cibernetica, avere una lista di DNA  della maggior parte di individui che vanno dai leader a chi ricopre  incarichi istituzionali o manager di industrie partecipate ma fino al  semplice cittadino.
Ricordiamoci che dai diversi dati biometrici è ormai possibile dedurre  l’origine etnica e razziale o anche lo stato di salute di un individuo  e ulteriori dati di natura particolare

Negli ultimi anni il numero di dispositivi in grado di trattare dati  biometrici è aumentato in modo vertiginoso. Dai semplici diffusissimi  smartphone, ai wearable device, al mondo della  videosorveglianza, da  quella basica a quella intelligente con funzionalità di  riconoscimento,  sempre più strumenti sono in grado di rilevare  caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali che consentono  l’identificazione univoca degli interessati.

Ed è qui che entra in gioco la normativa relativa al “famigerato  “trattamento dei dati e alle implicazioni relative alla legittimità,  alla compliance e ai principi del GDPR e agli interventi del Garante  della privacy.
Mettendo per il momento da parte, nel nostro ragionamento, l’uso che  gli apparati di sicurezza sono autorizzati a utilizzare ai fini della  sicurezza nazionale, l’utilizzo dei sistemi di riconoscimento  biometrico in un contesto lavorativo ha implicazioni relativamente  alla legittimità del trattamento stesso.

Infatti, dinanzi alla rapida ascesa degli strumenti che trattano dati  biometrici, il Garante ha sempre assunto un atteggiamento rigido al  fine di garantire il rispetto della dignità della persona,  dell’identità personale e dei semplici principi di finalità e  proporzionalità.

La finalità di identificazione e di sorveglianza non può giustificare  qualsiasi utilizzo del corpo umano che l’innovazione tecnologica può  rendere possibile e giustificabile.

Prendiamo ad esempio il contesto lavorativo. Il titolare di una  azienda o il Datore di Lavoro, in una ottica di un utilizzo di sistemi  di riconoscimento biometrico per verificare l’effettivo svolgimento  della prestazione lavorativa e permetterebbe di conoscere con assoluta  certezza chi realmente stia svolgendo il proprio lavoro ma questo  confligge in modo evidente con la protezione dell’identità e quindi  con uno dei principi generali dettati dal GDPR.

Il titolare, quando parliamo di questa tipologia di trattamento, deve  far fronte a diverse variabili; innanzitutto saper ponderare  l’effettiva necessità e proporzionalità dello stesso, poi il saper  individuare la giusta base giuridica di applicazione.
È infatti certo che i processi di autenticazione all’accesso basati  sulle password hanno il 100% di meticolosità, ricordiamo che la  password inserita da un user specifico può essere corretta, e  l’accesso consentito, oppure non corretta, e l’accesso quindi negato  ma se parliamo di dati biomedici questo non vale, infatti questi  possono presentare anche se residualmente dei falsi positivi

Di fatto la raccolta di tali dati, per la loro peculiare natura,  richiede l’adozione di elevate cautele per prevenire possibili  pregiudizi a danno degli interessati.
È quindi necessario esser coscienti che l’uso di dati biometrici deve  esser sempre esser giustificato e solo in casi particolari, tenuto  conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati e, in  relazione appunto ai luoghi di lavoro, per presidiare accessi ad “aree  riservate e/o sensibili”, definitive tali considerando la natura delle  attività in esse svolte.
Pensiamo, ad esempio, in aree dove si svolge attività e processi  produttivi pericolosi o a quelle sottoposte alla custodia di  infrastrutture, progetti, documentazione, apparecchiature HW e SW o  beni classificati “segreti” o riservati che ai fini di legge debbono  essere presidiate e controllate H24.

Bisogna ricordare che in Industria 4.0 sono presenti numerose  tecnologie che riguardano il trattamento di dati biometrici e  nell’ambiente industriale con progresso tecnologico avanzato questi  dati sono ampiamente utilizzati.
Di cosa parliamo quando si cita “progresso tecnologico avanzato”?
Parliamo di categorie non futuristiche ma soluzioni che riguardano già  oggi la robotica cd indossabile, quindi tute speciali realizzate  grazie alle scansioni del corpo dei lavoratori, oppure le postazioni  di lavoro auto adattive, ovvero costruite in base alle caratteristiche  proprie di chi deve occuparle o gli esoscheletri per applicazioni  industriali volti ad aumentare le capacità operative dei lavoratori  che svolgono attività o manuali o di movimentazione.

Insomma, quando si utilizzano tecnologie sempre più avanzate ed  invasive che coinvolgono sempre più la “persona” considerando inoltre  che parliamo di lavoratori, è assolutamente necessario saper  bilanciare gli interessi in gioco per valutare la necessita e la  proporzionalità del trattamento dei dati biometrici e attribuire il  giusto peso alla valutazione del rischio inerente al trattamento  stesso. Questo sta a significare, prevedere soluzioni che devono  portare al rendere anonimi i dati tracciati o la limitazione temporale  della conservazione degli stessi.

Il rischio aumenta esponenzialmente quando si acquisiscono tutte  queste informazioni se non viene mitigato dalla garanzia di un  controllo severo. Infatti è bene tener a mente che le conseguenze di  un data breach di dati biometrici sarebbero davvero, potenzialmente  molto gravi, bisogna infatti considerare che al contrario delle  password tradizionali, un dato biometrico non può essere modificato né  cancellato.

Ecco perché nel GDPR, alla sezione riguardante il trattamento dei  biometrici, è previsto un divieto generale e una tutela rafforzata  proprio la natura particolare del tema, per dove vi è la possibilità  di derogare solo in presenza di specifiche eccezioni.
Parliamo, ad esempio e innanzitutto del consenso da parte  dell’interessato, dell’assolvimento degli obblighi e l’esercizio dei  diritti del titolare o dell’interessato in materia di diritto del  lavoro, ed infine i motivi di interesse pubblico rilevante, quali per  esempio la Sicurezza Nazionale degli Stati membri dell’Unione.

In conclusione non possiamo non constatare che con l’aumento dei  rischi dovuti agli attacchi terroristici e, in generale, da una  criminalità organizzata sempre più sofisticata, è contemporaneamente  aumentata l’esigenza di garantire la sicurezza dei cittadini   soprattutto quando si devono proteggere luoghi pubblici cd “ad alto  rischio” quali stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, etc ,etc ed è  naturale, direi, che anche l’utilizzo della biometria costituisce un  alleato più che valido per poter individuare soggetti potenzialmente  pericolosi per la collettività, con la possibilità di poter misurare  con metodologie statistiche e matematiche, tutte le possibili  variabili fisiologiche e comportamentali proprie delle persone.
Ma tutto questo deve esser svolto in un contesto di massima serietà  professionale, deontologica, rispettando la legge e al tempo stesso  esser coscienti che una materia così delicata come questa deve essere  gestita da veri professionisti in possesso, direi, anche di un alto  dato valoriale ed etico. Solo così si riuscirà a coniugare, con  successo, progresso, diritti, lavoro, business e sicurezza”.